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Contenziosi nei lavori pubblici

  • Di cosa si tratta
  • La riserva
    In caso di contenzioso con le amministrazioni appaltanti uno strumento di cui si può avvalere l’impresa è la redazione di una riserva.
    Per far valere le proprie pretese l’appaltatore deve presentare una domanda (contestazione) con precisi termini e modalità. Tale domanda nel tempo ha assunto il termine corrente di riserva.
  • Normative di reiferimento

    La disciplina legislativa che regola l’istituto delle riserve è rappresentata dagli art. 165 del DPR 554/99, 31 e 32 della DM 145/2000, 239-240-241-242 del Dlg 163/2006 e successive modifiche.

    La validità delle riserve è strettamente legata a due aspetti la tempestività e la fondatezza senza i quali non è possibile perseguire la loro finalità. Il primo consente alle amministrazioni di conoscere in tempo reale il problema che genera la contestazione dell’appaltatore mentre il secondo ne giustifica le cause e gli effetti.

  • Tipologia delle riserve

    Nell’ambito dello svolgimento di un lavoro pubblico si possono venire a creare molteplici situazioni che generano pretese e contestazioni da parte dell’appaltatore che possono tradursi nei seguenti tipi di riserve :

    – carenza progettuale (ad esclusione degli appalti integrati) ;

    – mancata o errata contabilizzazione delle opere eseguite ;

    – equo compenso in caso di manifesta difficoltà nell’esecuzione dell’opera derivante da cause geologiche, idriche e simili, non previste e non prevedibili dalle parti e che comunque rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’Appaltatore ;

    – maggiori oneri derivanti da allungamento tempi lavorativi, particolari difficoltà logistiche sopravvenute, errate espropriazioni, impossibilità di approvvigionamenti dei materiali nelle immediate vicinanze, ritrovamenti archeologici, opere non previste in progetto, lavori eseguiti al di fuori del contratto, presenza di sottoservizi e/o ritrovamento di materiali di risulta non previsti, opere provvisionali aggiuntive,

    – perdita di produttività e danni determinati dall’intromissione della direzione lavori nello svolgimento dell’opera secondo quanto programmato dall’impresa esecutrice ;

    – anomala incidenza della mano d’opera ;

    – anomalo andamento dei lavori ;

    – adeguamento monetario ;

    – ritardata consegna dei lavori ;

    – consegna frazionata dei lavori ove non espressamente accettata dall’appaltatore ;

    – sospensioni dei lavori, che nella quasi totalità dei casi risultano essere illegittime;

    – incremento dei prodotti siderurgici ;

    – ritardato collaudo dell’opera, che generalmente avviene dopo anni dall’ultimazione dei lavori, con ingenti danni che l’Appaltatore è costretto a sopportare.

    Va precisato che le riserve non sono uno strumento con il quale l’appaltatore finisce certamente per “litigare” con la Direzione lavori ma devono consentire, nel giusto rispetto dei ruoli, che l’opera si svolga in modo corretto e nell’interesse pubblico.

  • Iter e gestione delle riserve

    Quando l’appaltatore ritiene che vi siano i presupposti di tempestività e fondatezza per le pretese o le contestazioni da lui vantate, si procede ad iscrivere le riserve. Generalmente viene consigliato alle imprese di “creare” una adeguata corrispondenza preventiva con l’ente appaltante in modo da “aprirsi” la strada alla successiva iscrizione delle stesse. L’iter che ne segue è il seguente :

    – iscrizione delle riserve sul registro di contabilità entro 15 gg dalla sottoscrizione dello stesso, che andranno poi integrate ed aggiornate di volta in volta con gli stati di avanzamento successivi fino allo stato finale ;

    – controdeduzioni da parte del direttore dei lavori nei successivi 15 gg ;

    – eventuale riconoscimento totale o parziale delle stesse in corso d’opera da parte della stazione appaltante ovvero, al raggiungimento di un importo pari al 10%, dei lavori, apertura di un procedimento di accordo bonario (ex art. 31 bis) con costituzione di una eventuale commissione apposita (a seconda dell’importo contrattuale) ;

    – nell’arco di 3/4 mesi viene formulata all’appaltatore una proposta economica di accordo (generalmente il 50%) che lui a facoltà eventualmente di rifiutare ;

    Quanto sopra viene svolto da tecnici qualificati ed esperti in grado di assistere l’Appaltatore per tutta la durata del contratto mediante i necessari sopralluoghi nel cantiere, colloqui (nel pieno rispetto dei ruoli) con i responsabili dell’ente appaltante (direttore dei lavori, responsabile del procedimento) e con gli avvocati di parte e controparte, fino ad arrivare alla risoluzione transattiva del contenzioso attraverso l’accordo bonario o arbitrato.

 

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